Derattizzazione Roma
Derattizzazione – Ordinanza del Comune di Roma
Provvedimenti per il controllo delle infestazioni murine (ratti e topi) nelle aree del territorio Capitolino a tutela della salute pubblica.
PREMESSO
Che il territorio dell’area urbana di Roma rientra in una tipologia di ecosistema fortemente antropizzato e dunque soggetto alla presenza di varie specie animali, che possono essere considerate agenti infestanti;
che l’area urbana è la risultante di una notevole varietà di ambienti profondamente eterogenei, come aree residenziali, aree verdi di varie dimensioni, aree incolte e semi abbandonate, corsi d’acqua e reti fognarie, contesti nei quali la città garantisce nicchie ambientali facilmente colonizzabili dalle popolazioni murine (ratti e topi);
che le attività di controllo delle popolazioni di roditori infestanti (Rattus spp. e Mus spp.) costituiscono un aspetto di massima importanza, in considerazione delle notevoli e molteplici problematiche igienico sanitarie che la presenza di questa specie può comportare sul territorio cittadino;
che, all’interno dell’area cittadina, ratti e topi raramente si trovano a dover competere con altre specie per l’approvvigionamento di cibo e siti idonei e trovano un ambiente privo di molti dei loro predatori naturali;
che i fattori che possono predisporre un’area urbana all’insediamento da parte di roditori infestanti sono vari e riferibili ad aspetti di diversa natura, quali in particolare tutte le condizioni che favoriscono una alta concentrazione di risorse alimentari, derivanti da rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle attività umane;
che questi materiali alimentari di vario genere, abbandonati dai cittadini o non correttamente conferiti, possono costituire una fonte inesauribile di cibo in grado di sostenere stabilmente intere popolazioni di ratti e topi, nonché di altre specie problematiche (quali, ad es., gabbiani)
che tra le caratteristiche etologiche più rilevanti della specie in oggetto si evidenziano senza dubbio l’altissima prolificità, data la possibilità di riproduzione lungo tutto l’arco dell’anno, la grande capacità d’adattamento e la notevole versatilità nella dieta, fattori che favoriscono la sopravvivenza degli individui indipendentemente dalle disponibilità in termini di tipologia e/o quantità di fonti alimentari;
Che le condizioni climatiche degli ultimi anni, caratterizzate da inverni miti, hanno favorito la fecondità e lo sviluppo delle colonie di queste specie;
Che per ottenere risultati apprezzabili è necessario che unitamente ad un determinato periodo di trattamento, sia esso effettuato con rodenticidi o con trappole meccaniche, sia sempre portata avanti un’azione continua sui principali fattori che favoriscono la popolazione murina,
che le attività di controllo devono essere effettuate secondo gli obiettivi propri della lotta integrata, nel rispetto dell’ambiente urbano, cercando di minimizzare quanto possibile l’utilizzo dei prodotti chimici ed attenendosi alle più recenti disposizioni in materia di gestione e utilizzo in sicurezza delle sostanze stesse;
Che l’Amministrazione Capitolina, intende realizzare nell’anno 2016 una campagna di comunicazione, per informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l’infestazione di questo specie;
Visto l’art.32 della Legge n.833/78;
Vista l’Ordinanza Ministero della Salute, 10/02/2012, G.U. n.58 09/03/2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati “;
Vista la normativa europea Direttiva n.128 del 2009 sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi ;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di Igiene;
Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione n.105 del Consiglio Comunale di Roma il 12/05/2005;
Visto la Circolare del Ministero della Salute del 29 Marzo 2012 sulle misure di mitigazione del rischio per la salute umana in merito all’utilizzo di prodotti biocidi rodenticidi;
ORDINA
A tutti i proprietari e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi) nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati e di enti, nonché a tutti gli amministratori immobiliari, per gli spazi in condominio e di uso comune, al fine di contenere la diffusione della popolazione murina nel territorio di Roma Capitale di:
•Non distribuire alimenti ai colombi, gabbiani e altri animali appartenenti alla fauna selvatica su aree pubbliche;
•Mantenere pulite le aree esterne delle proprietà private (spazi destinati a giardini e a verde);
•Eseguire lo sfalcio periodico dell’erba (almeno due volte all’anno) delle aree esterne alla proprietà o delle aree in conduzione;
•Non abbandonare i rifiuti, con particolare riguardo a quelli di tipo organico, che devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, attenendosi, inoltre, rigorosamente ai tempi previsti dalla modalità di raccolta porta a porta laddove sia attiva;
•Provvedere ad idonea e periodica pulizia sia dei contenitori di raccolta del rifiuto organico che delle aree dove questi sono conservati;
•Assicurare, in presenza di ratti e topi, un’idonea attività di derattizzazione avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio con relativo Responsabile Tecnico, che opereranno secondo le vigenti disposizioni, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nelle etichette ministeriali dei prodotti Biocidi utilizzati;
•prevenire la diffusione dei roditori infestanti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei roditori infestanti, eliminando anche aperture in scantinati e sottotetti.
ORDINA
altresì:
Ai proprietari, titolari o gestori di industrie alimentari connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti ad esclusione della produzione primaria: bar, ristoranti, tavole calde, pasticcerie, pizzerie, negozi alimentari, frutterie, gelaterie, supermercati, macellerie, pescherie, panifici e di aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, presenti nel territorio di Roma Capitale, di adottare le seguenti misure per il controllo (derattizzazione) delle popolazioni murine:
• Effettuare adeguati interventi strutturali di impedimento all’accesso di ratti (Rattus spp.) e topi (Mus spp.), interventi definiti con il termine internazionale di “Rodent Proofing” in tutti i locali adibiti alle sopracitate attività. A tal fine si dovrà:
1. Chiudere tutti i fori, le fessure, ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni dell’industria alimentare sigillandoli con materiali adeguati: cemento, calcestruzzo, mattoni, schiume espanse, alluminio anodizzato, lastre metalliche e vetro;
2. Dotare ogni apertura con l’esterno (prese d’aria, tombini, bocche di lupo, ecc) di rete metallica a maglie non superiori ai 4 mm onde impedire il rifugio dei roditori infestanti;
3. Dotare finestre e porte comunicanti con l’esterno di chiusura ermetica e quest’ultime, se necessario, potranno essere provviste anche di un battiscopa di spazzole di plastica dura, atto ad eliminare ogni fessura;
4. Sigillare, ove possibile eliminare, intercapedini e contro-soffitti in quanto potenziali camminamenti per ratti e topi,
5. Rendere inaccessibili le unità esterne dei condizionatori, che possono costituire punti dove possono dissetarsi i ratti e topi con l’acqua di condensa, i locali caldaia, ove possono esserci condizioni di temperatura idonee alla nidificazione, i quadri elettrici e i locali di servizio, che possano costituire punti di richiamo e di rifugio.
6. Attuare un programma di monitoraggio (controllo periodico e sistematico), almeno una volta alla settimana, al fine di individuare tempestivamente l’eventuale presenza delle suddette specie.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile.
Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applicherà quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l’esecuzione degli interventi necessari, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato al Municipio di competenza territoriale, avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
I Municipi, a mezzo della Polizia Municipale e avvalendosi del supporto dei competenti Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., sono incaricati delle attività di controllo dell’esecuzione del presente provvedimento; i suddetti soggetti sono altresì incaricati di comminare le previste sanzioni ai trasgressori.
Dispone
Che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e reso noto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate tramite pubblici avvisi, sarà inoltre disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Municipi e del Dipartimento Tutela Ambientale.
Si provvederà ad informare la cittadinanza dell’emissione del presente provvedimento anche attraverso il sito internet di ROMA CAPITALE.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104: “attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971” n.1999: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla nota di notifica. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l’efficacia della presente Ordinanza.